Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto).

      1. Le comunità giovanili possono essere promosse da:

          a) enti, associazioni, consorzi di associazioni e organismi privati comunque denominati, nei cui statuti sono previste le finalità di promozione e di sostegno delle comunità giovanili;

          b) autogestioni, il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento proposto contestualmente alla richiesta di costituzione.

 

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      2. Le comunità giovanili si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

          a) l'assenza di fini di lucro;

          b) il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;

          c) l'elettività delle cariche comunitarie e la gratuità delle stesse;

          d) i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;

          e) l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti ai sensi dell'articolo 4;

          f) le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;

          g) le modalità di scioglimento della comunità;

          h) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;

          i) l'individuazione del rappresentante legale.