1. Le comunità giovanili possono essere promosse da:
a) enti, associazioni, consorzi di associazioni e organismi privati comunque denominati, nei cui statuti sono previste le finalità di promozione e di sostegno delle comunità giovanili;
b) autogestioni, il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento proposto contestualmente alla richiesta di costituzione.
2. Le comunità giovanili si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) l'assenza di fini di lucro;
b) il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
c) l'elettività delle cariche comunitarie e la gratuità delle stesse;
d) i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
e) l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti ai sensi dell'articolo 4;
f) le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;
g) le modalità di scioglimento della comunità;
h) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;
i) l'individuazione del rappresentante legale.